Salerno – Vallo e Sala – Protocollo udienze Civili in materia di famiglia
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Protocollo adottato dai Tribunali di Salerno – Vallo della Lucania – Sala Consilina Protocollo per i procedimenti in materia minorile e di famiglia
(ex artt.155 – 317 bis c.c.)
Norme di carattere generale
Art. 1
Il Giudice ed i difensori avranno cura di rispettare l’orario fissato per l’inizio dell’udienza e/o per la trattazione di ciascun procedimento e laddove di renda necessario il rinvio dell’udienza per impedimento del magistrato, sarà dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori a mezzo telefono, fax o posta elettronica, in ogni caso affiggendo idonei avvisi sia dinanzi alla cancelleria di appartenenza del magistrato che dinanzi all’aula destinata alla trattazione delle cause de quo.
In caso di rinvio dell’udienza per impedimento del magistrato, oltre all’avviso tempestivo di cui innanzi, si rinvierà, possibilmente, la trattazione dei procedimenti relativi all’udienza non tenuta in altra data nell’arco dei tre mesi successivi.
Art. 2
Cortesia tra difensori e cancellerie
I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo, posta elettronica, recapito telefonico e telefax dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all’inizio della causa.
I difensori all’atto di costituzione si scambieranno gli indirizzi di posta elettronica con l’intesa di inviarsi reciprocamente
gli atti che saranno depositi in cancelleria.
Art. 3
Del procedimento
In ipotesi di coppie straniere è auspicabile che il difensore alleghi la legge -tradotta- di diritto internazionale privato dello stato di cui sia cittadino il minore e, qualora sia richiamata, della relativa legge sostanziale. Nel decreto presidenziale di fissazione per la comparizione personale delle parti si avrà cura di indicare l’ora (o la fascia oraria) di trattazione del procedimento, nonché ogni più opportuna informazione sulla localizzazione della stanza del giudice in cui sarà tenuta l’udienza. Il medesimo decreto dovrà rendere evidente alla parte convenuta la necessità di rivolgersi ad un avvocato per la predisposizione della difesa e l’avvertimento che, sussistendo i limiti di reddito e i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n.115/2002 la facoltà per la parte non abbiente ad essere assistita a spese dello stato da un difensore, con istanza da depositare presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. È auspicabile che prima l’udienza Presidenziale sia tenuta nell’arco massimo di sei dalla data di deposito del ricorso e che le successive, sempre in fase presidenziale, abbiano una cadenza massima di tre mesi.
Art. 4
Definizione delle cd “spese straordinarie” nei casi di obbligo al pagamento dell’assegno per il contributo nel mantenimento dei figli minori.
È auspicabile che i difensori delle parti – alla luce della novella di cui alla legge 54/06 – non si limitino ad utilizzare il termine “spese straordinarie” e provvedano invece ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese – rispetto al contributo fisso mensile – che i genitori dovranno corrispondere pro quota (es. ticket sanitari, spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per l’iscrizione scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingue e/o sportive, ecc), specificando, altresì, quali debbano essere previamente concordate fra i genitori.
Sarebbe, altresì, opportuno che siano indicate le modalità del pagamento fra i genitori e specificato che, nel caso di spese mediche urgenti, esse non necessitano di essere previamente concordate.
E’, del pari, auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti commi siano osservate sia dai difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra i genitori in sede di conciliazione sia dal Tribunale nell’emanazione dei provvedimenti.
Art. 5
Modalità per l’ascolto del minore
premesso:
– che la norma in esame ha di fatto elevato a regola l’audizione del minore nei procedimenti di separazione;
– che in virtù dell’art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, detta previsione dovrebbe trovare applicazione anche nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati;
– che, peraltro, affinché l’audizione nel processo costituisca per il minore un’effettiva opportunità di esprimere propri bisogni e desideri, è necessario che si proceda all’ascolto con modalità adeguate e rispettose della sua sensibilità, nel rispetto del principio della minima offensività;
– che, specie nel caso di procedimenti con alta conflittualità fra le parti, occorre prestare la massima cautela onde evitare che l’audizione del minore diventi occasione di pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori e di terzi;
– che, pertanto, al fine di garantire una corretta applicazione del disposto ex art.155 sexies si auspica che vengano fissati alcuni criteri interpretativi di base;
– che si auspica che detti criteri ed indicazioni vengano rispettate per l’ascolto del minore in tutte le procedure civili che lo riguardano;
A – Limiti dell’ascolto
L’ascolto del minore dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza more uxorio); nel caso di procedimenti consensuali, potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano necessario.
In ogni caso, l’ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l’affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli.
L’ascolto del minore potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all’interesse del minore .
Qualora debba essere disposta l’audizione del minore inferiore di anni dodici, il Giudice potrà, in ogni momento avvalersi della competenza di un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c, ovvero di una CTU, per la valutazione della “capacità di discernimento”, o della difficoltà o del pregiudizio che l’espletamento dell’ascolto potrebbe arrecare al minore.
B – Tempi dell’ascolto giudiziario
L’ascolto del minore dovrà essere disposto ad udienza fissa ed orario prestabilito, in ambiente adeguato e a porte chiuse.
Ciascuna Autorità giudiziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti) dovrà dunque dare disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l’audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.
C – Ascolto diretto e “competenze integrate”
L’ascolto verrà effettuato dal giudice relatore, se del caso alla presenza di un ausiliario ex art. 68 c. p.c., esperto in scienze psicologiche o pedagogiche; dinanzi al Tribunale dei Minorenni, sempre con l’ausilio dell’esperto di cui sopra, potrà essere delegato anche un giudice onorario, che riferirà al giudice relatore, possibilmente in camera di consiglio.
L’incontro sarà verbalizzato, anche in forma sommaria ed il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale.
D – Presenza della parti e dei difensori
L’audizione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giudice titolare della procedura e dell’eventuale ausiliario.
Al fine di evitare condizionamenti, non è opportuna la presenza delle parti e dei difensori. Costoro, ove entrambi d’accordo, presteranno consenso ad allontanarsi dall’aula per non assistere all’incombente.
In ogni caso, prima dell’audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.
Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo, in ossequio al diritto ad un’assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell’età del minore, dovrà comunque essere valutata dal giudice.
Qualora venga disposta l’audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l’opportunità di ascoltarli insieme.
Per l’audizione del minore nell’ambito dei giudizi ex L. 149/01, in caso di nomina, del difensore del minore o del curatore del minore, questi potrà assistervi.
E – Informazione
Prima dell’audizione, il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto.
Prima dell’audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità dell’ascolto.
F – Doveri dell’avvocato di informazioni alle parti
L’avvocato dovrà invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal mostrare al minore qualsiasi atto processuale.
G – Ascolto del minore in CTU
E’ auspicabile che -qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di CTU- anche detto incombente avvenga, così come per l’ascolto avanti al Giudice, senza la presenza delle parti e dei difensori e potrà essere richiesto che l’incombente venga videoregistrato, ove possibile.
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