I “verbi” del giudice nell’affidamento condiviso
155 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli
– Pronuncia la separazione personale dei coniugi.
– Adotta i provvedimenti relativi alla prole.
– Valuta prioritariamente che i figli restino affidati ad entrambi i genitori
– Stabilisce a chi sono affidati
– Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.
– Fissa misura e modo di contribuzione al mantenimento, alla cura, all’istruzione, all’educazione
– Decide in caso di disaccordo dei genitori
– Può stabilire l’esercizio delle potestà separate limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione
– Può stabilire la corresponsione di un assegno periodico (per la realizzazione del principio della proporzionalità) considerando:
Le attuali esigenze del figlio
Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di famiglia
I tempi di permanenza presso ciascun genitore Le risorse economiche di entrambi i genitori
La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore
– Può disporre l’accertamento della polizia giudiziaria (ove le informazioni non risultino sufficientemente documentate) su redditi e beni oggetti di contestazione anche se intestati a soggetti diversi.
155 bis c.c. Affidamento ad un solo genitore
– Può disporre l’affidamento esclusivo
– Può considerare (al fine dei provvedimenti da adottare) il comportamento del genitore in caso di domanda di affidamento esclusivo manifestamente infondata
155 c.c. quater Assegnazione della casa familiare…
– Assegna la casa familiare
155 c.c. quinques Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
– Può disporre il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni
155 sexies c.c. Poteri del giudice ed ascolto del minore
– Può assumere – ad istanza di parte o d’ufficio – mezzi di prova
– Dispone l’audizione del minore
– Può rinviare l’adozione dei provvedimenti per consentire la mediazione con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale del minore
709 ter cpc
– Può modificare i provvedimenti in vigore
– Può ammonire il genitore inadempiente
– Può disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore, nei confronti dell’altro genitore
– Può condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione pecuniaria.