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Sì allo stato di adottabilità quando manca un contesto familiare stabile

La sentenza in esame, afferma la necessità di contemperare il principio secondo cui il minore ha diritto di rimanere nella propria famiglia di origine, con conseguente ricorso allo stato di adottabilità come soluzione estrema, quando ogni altro rimedio appare ormai inadeguato, con l’esigenza dell’acquisto o di un recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con l’esigenza del minore di uno stabile contesto familiare

Suprema Corte di Cassazione sezione I

sentenza 20 gennaio 2015, n. 881

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente

Dott. BENINI Stefano – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS)

 

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, n. 119, depositata in data 2 luglio 2013;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 10 luglio 2014 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine, per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza depositata in data 27 agosto 2012 il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava lo stato di adottabilità del minore (OMISSIS), nato il (OMISSIS).

1.1 – La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato detta decisione, impugnata da entrambi i genitori, (OMISSIS) e (OMISSIS), nonché dai nonni paterni, (OMISSIS) e (OMISSIS).

La corte territoriale, a fronte di un giudizio di totale inadeguatezza di entrambi i genitori, che non risultava contestato, avendo costoro con il proprio gravame richiesto l’affido temporaneo ai nonni paterni, ha rilevato che i tempi richiesti per il riavvicinamento della madre al nucleo paterno, con il quale vi erano stati forti contrasti, erano incompatibili, al di la’ dell’esito incerto, con le esigenze del minore; che lo stato di adottabilità era stato dichiarato all’esito di una serie di sperimentazioni, con l’adozione di strumenti di sostegno psicologico, conclusesi negativamente; che la CTU aveva espresso una valutazione negativa circa un affidamento del bambino ai nonni paterni, i quali, ancorché dichiaratisi al riguardo disponibili, apparivano incapaci di instaurare un rapporto proficuo con il nipote, sia per le intrinseche limitazioni culturali e caratteriali, sia per la conflittualità con i genitori, soprattutto con la madre, sia per la loro assoluta mancanza di rispetto nei confronti delle regole indicate dagli operatori.

1.2 – E’ stato altresì osservato che su alcuni segnali di ripresa dei rapporti fra la madre e i nonni paterni, che di certo non lasciavano presagire un processo di breve durata, facevano premio, ai fini della conferma dello stato di adottabilità, le gravi carenze riscontrate sul piano personale sia in capo ai nonni stessi, sia nella valutazione dell’intero contesto familiare, assolutamente contrastante con l’esigenza di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico di cui necessita il minore ai fini di un corretto sviluppo psicofisico.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i signori (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo tre motivi, cui resiste con controricorso la curatrice speciale del minore, nonché, in via incidentale, (OMISSIS), con cinque motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione della Legge n. 184 del 1983, articoli 1 e 8, si afferma che erroneamente sarebbe stato dichiarato lo stato di abbandono del minore, non ricorrendone i presupposti.

2.1 – Con la seconda censura si deduce la violazione della citata Legge n. 184 del 1983, articoli 12 e 15, non avendo la corte correttamente valutato il significativo rapporto affettivo esistente fra il piccolo (OMISSIS) e gli altri membri della famiglia, e, in particolare, i nonni paterni.

2.2 – Con il terzo mezzo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale la richiesta di affidamento ai nonni paterni fatta in corso di causa dai genitori del minore.

3 – Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciandosi violazione della Legge n. 184 del 1983, si sostiene che la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore non avrebbe potuto essere effettuata come conseguenza dei problemi personali dei genitori e dei parenti prossimi, in particolare i nonni paterni.

3.1 – Con la seconda censura si deduce la violazione della citata Legge n. 184 del 1983, articolo 8, in relazione all’omessa considerazione dell’evoluzione positiva della madre, anche in ordine al rapporto con i propri suoceri.

3.3 – Con il terzo motivo la medesima violazione, nonché il connesso profilo motivazionale, viene prospettata in relazione alla dedotta attenuazione del conflitto fra l’ (OMISSIS) e i nonni paterni del minore.

3.4 – Con in quarto mezzo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire gli sviluppi della vicenda consistenti nella ripresa della coabitazione dell’ (OMISSIS) con i suoceri e il tentativo della stessa di trovare lavoro.

3.5 – Con l’ultimo motivo si denuncia la violazione della Legge n. 184 del 1983, articolo 15, per non essersi adeguatamente valutata la disponibilità dei nonni paterni di prendersi cura del nipote.

4 – I motivi del ricorso principale ed incidentale, che vanno esaminati congiuntamente in quanto intimamente correlati, sono infondati.

4.1 – Le questioni che i ricorsi in esame pongono tengono prevalentemente alla dichiarazione dello stato di adottabilità del predetto minore, in presenza della dichiarata disponibilità dei nonni paterni ad accoglierlo nella propria famiglia e ad accudirlo. Ed invero gia’ con l’atto di appello i genitori chiesero che il piccolo (OMISSIS) fosse affidato ai nonni paterni, cosi’ evidenziando, a giudizio della corte di appello, “la consapevolezza delle proprie difficoltà e carenze”.

4.2 – Vale bene altresì premettere che, in via generale, le valutazioni in merito all’idoneità dei familiari circa la cura del minore implicano apprezzamenti di fatto, riservati al giudice del merito, non censurabili in sede di legittimità se non per vizi motivazionali, nella specie neppure deducibili sotto il profilo dell’insufficienza e della contraddittorietà – essendo applicabile l’articolo 360, comma 1, n. 5, come modificato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito dalla Legge n. 134 del 2012 – ovvero ove la valutazione risulti conforme al dettato normativo, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 11 ottobre 2006, n. 21817; Cass., 7 febbraio 2002, n. 1674; Cass., 4 maggio 2000, n. 5580).

4.3 – – Sotto il profilo da ultimo richiamato deve constatarsi che nella sentenza impugnata si pone in evidenza la valutazione negativa formulata nei confronti dei nonni dal consulente tecnico d’ufficio, e la forte conflittualità fra gli stessi e la madre del bambino, “non risolta nonostante le affermazioni in senso contrario”.

Quanto al primo aspetto deve osservarsi che la decisione impugnata si fonda essenzialmente sulla formulazione di un giudizio di totale incapacità dei nonni paterni di rendersi conto, anche per limiti culturali, dei bisogni e delle esigenze del bambino, dell’incapacità di relazionarsi con lui e di comprendere il proprio ruolo. Il convincimento sulla persistenza della situazione conflittuale fra suoceri e nuora, espresso con motivazione adeguata e non sindacabile, per la ragione sopra indicata, in questa sede, da un lato comporta poi il superamento del rilievo circa l’omessa considerazione dell’evoluzione della situazione, dall’altro rappresenta uno stato di abbandono correlato all’impossibilita’ di offrire, indipendentemente dalle buone intenzioni, un ambiente sereno necessario per un equilibrato sviluppo fisico e psichico del minore.

4.4 – L’aspetto inerente al recupero dei rapporti fra l’ (OMISSIS) e i suoceri (per altro assorbito dalla loro rilevata incapacità di prendersi cura del nipote), viene affrontato nei ricorsi in termini riduttivi, avendo la Corte d’appello sottolineato come l’asprezza dei contrasti non potesse risolversi in tempi brevi.

In proposito deve rilevarsi che la Legge n. 184 del 1983, all’articolo 1, afferma il diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, ma solo fino a quando ciò non comporti un’incidenza grave ed irreversibile sul suo sviluppo psicofisico, e l’articolo 8 della stessa legge definisce la situazione di abbandono come mancanza di assistenza materiale e morale. In altri termini, il diritto a vivere nella propria famiglia di origine incontra un limite, nello stesso interesse del minore, se si accerta la ricorrenza di una situazione di abbandono che legittimi la dichiarazione di adottabilità qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori o dei parenti, la vita da loro offerta al minore stesso sia inadeguata al suo normale sviluppo psico – fisico, cosicché la rescissione del legame familiare e’ l’unico strumento che possa evitargli un piu’ grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilita’ affettiva.

5 – Emerge abbastanza di frequente, come nel presente caso, la necessita’ di contemperare il principio secondo cui il minore ha diritto di rimanere nella propria famiglia di origine, con conseguente ricorso allo stato di adottabilità come soluzione estrema, quando ogni altro rimedio appare ormai inadeguato, con l’esigenza dell’acquisto o di un recupero della capacita’ genitoriale in tempi compatibili con l’esigenza del minore di uno stabile contesto familiare (Cass., 14 giugno 2012, n. 9769; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1839).

In tale quadro, e la questione costituisce uno degli aspetti fondanti dei ricorsi in esame, deve ribadirsi l’irrilevanza delle mere espressioni di volontà da parte della madre e degli altri stretti congiunti, ove prive di qualsiasi concreta prospettiva e quindi non idonee al superamento dello stato di abbandono (Cass. 17 luglio 2008 n. 16795).

6 – In definitiva i ricorsi vanno rigettati, ricorrendo giusti motivi, attesa la delicatezza dei temi trattati, per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte respinge i ricorsi e compensa le spese processuali.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati significativi.




Ciao Jenny

Jenny, una scheggia di sole,

la sua energia, il suo calore

jenny, cena e convegno nazionale

Jenny, dolce e determinata

Jenny, ironica e sorridente

Jenny, professionale e ostinata

Jenny figlia: ricchezza incalcolabile

Jenny moglie: armonia costruttiva

Jenny amica: riferimento sicuro

Manca a tutti ed a ognuno.
In queste ore siamo accomunati dallo stesso pensiero vuoto ed affollato a tempo stesso.

Manca a tutti, e manca ad ognuno di noi, per la sua parte di Jenny che aveva.

Ad ognuno dava un suo qualcosa di sé, con delicatezza e misura, da soddisfare quel tutto che serviva in quel momento.

Jenny è entrata nella Camera per i Minori per incanalare la sua passione per quel settore così delicato del diritto, che è il diritto di famiglia e minori. Lei sapeva porsi con garbo, attenzione e determinazione rispetto alle questioni che trattava, come avvocato o come Curatore speciale.

Nella nostra Camera, con Lei, abbiamo costruito un gruppo di Amici, non solo di avvocati accumunati dalla passione per il diritto minorile. Scherzando ci chiamavamo “Amiche per la Camisa” (CAmeraMInoriSAlerno).

Durante un direttivo disse “Laura dobbiamo far cambiare le leggi, quando sono ingiuste, facciamolo presente all’Unione”; io le risposi che aveva la forza e la volontà per portare avanti le sue convinzioni e noi l’avremmo appoggiata. Di lì il passo fu breve ed ha avuto modo di dare il suo contributo anche nell’ambito del Direttivo della nostra associazione “madre”: l’Unione Nazionale delle Camere Minorili.
Determinante è stata la sua colaborazione per la realizzazione del Convegno Nazionale dell’Unione delle Camere minorili, tenutosi a Salerno lo scorso ottobre. Jenny ha curato tanti particolari come una perfetta padrona di casa, per offrire ai colleghi giunti da tutt’Italia il meglio della nostra ospitalità. È stata l’attività svolta con passione e precisione anche all’interno dell’Unione che l’ha fatta conoscere anche ai colleghi di tutt’Italia impegnati nel nostro campo, ed i messaggi di cordoglio che sono arrivati testimoniano la Grandezza di una donna minuta quanto bella dentro e fuori.

Come dimenticare che in occasione del compleanno della Camera, il 20 dicembre scorso, affaticati per gli sforzi organizzativi del Convegno nazionale, avevamo tralasciato di cercare il solito pensierino per gli associati. È stata proprio Lei ad avere l’idea di regalare, ai nostri associati, quel particolare a noi caro del quadro dell’abbraccio, icona del convegno nazionale. Ha ordinato la stampa e curato personalmente la confezione, Lei, il nostro vice-presidente.
Con Lei a fianco, come un instancabile motore, contagiati dalla sua forza, era tutto più semplice.

Tante volte ci ripetiamo che tutti sono utili e nessuno è indispensabile ed il mondo va avanti anche senza di noi, ma ci sono scomparse che lasciano un vuoto che nessuno può, e neanche vuole, tentare di colmare, perché persone come Jenny continuano ad essere con noi, in un altro modo, ma ci sono. La nostra ingordigia umana, purtroppo, non rende sostenibile questo modo ineluttabile e residuale di poter godere di Lei solo cercandola dentro di noi, sentendo le sue parole e la sua risata, rivedendo i suoi gesti, le sue azioni.

Ora non abbiamo altro che essere Grati a Chi ce l’ha data, conservando, come in uno scrigno riposto nella nostra anima, il suo luminoso sorriso. Grazie Jenny.

Salerno 14 gennaio 2015

Gli amici per la Camisa

I funerali si terrano il 16 gennaio 2015 ore 12 nella Chiesa di San Giovanni Bosco (detta Chiesa dei Salesiani) in Salerno.

 




Diritto del minore di età al rispetto della riservatezza

Diritto del minore di età al rispetto della riservatezza

(I bambini di Battipaglia collocati in Casa-Famiglia)

 

La Camera per i Minori di Salerno, è un’Associazione di avvocati senza fini di lucro, che promuove la centralità del minore come soggetto di diritti.

In virtù di tale vocazione, sente il dovere di intervenire a tutela dei minori coinvolti nei fatti alla ribalta della cronaca nazionale, che riguardano l’allontanamento dalla madre e la collocazione in casa famiglia dei due bimbi di Battipaglia.

In primo luogo si evidenzia che, per quanto non sia stata strettamente violata la riservatezza dei bambini coinvolti, in quanto non vengono fatti nomi o ripresi i volti, la specificità delle notizie non impedisce di individuarli con precisione e risulta comunque una forma di violazione del rispetto alla loro riservatezza, sancito dalla Carta dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (New York 1989).

Si stigmatizza, con forza, l’approccio sensazionalistico, interessato più a colpire l’immaginario della gente che ad una obiettiva ricostruzione delle circostanze. Le notizie distorte che circolano sono inopportune modalità di pressione, mentre il caso è ancora sub iudice innanzi alla Corte di Appello di Salerno. Le decisioni del Tribunale si contestano secondo gli strumenti di difesa, e non attraverso il clamore ed il rumore, tenendo conto che i magistrati giungono ai provvedimenti sulla base di valutazioni e riscontri oggettivi, ed esistenti agli atti.

In fine, entrando nel merito della questione, è doveroso ribadire che non vi è alcun parallelismo rispetto al caso di Cittadella per le modalità di prelievo, essendo avvenuto in pieno rispetto delle persone, senza fare forzature, attendendo che la madre parlasse ai bambini invitandoli a seguire gli incaricati, come è stato.

Concludendo, siamo convinti che debba prevalere sempre, rispetto al diritto di cronaca, l’interesse alla riservatezza dei minori ed alla ricostruzione, prima processuale e poi giornalistica, della verità dei fatti.

Non bisogna comunque sottacere l’urgente necessità di un coordinamento più stretto tra le diverse figure professionali ed istituzionali coinvolte in tali delicati contesti, affinché i diritti dei bambini assumano costante rilievo preminente su quelli degli altri soggetti coinvolti.

In tal senso riteniamo, che la figura del Curatore speciale abbia una potenzialità, riconosciutale dalla legge, che non va sottovalutata. Essa vive l’impellenza di essere riconosciuta da tutti gli operatori del settore nel suo rilevante apporto di obiettività, professionalità ed esperienza che, in casi così complessi e delicati, risultano essere la miglior tutela degli interessi che è chiamata a rappresentare.

Salerno 26 aprile 2013

per la Camera per i Minori di Salerno

Il presidente

Laura Landi