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Conflitto permanente? Sì all’abbandono del tetto domestico

Scrive la Corte di Cassazione in un’ordinanza resa lo scorso 12 aprile: “… una situazione di conflitto permanente ben può essere indicativa della definitiva rottura della comunione spirituale fra i coniugi: è pertanto sicuramente errato, e non rispondente ai principi giurisprudenziali ripetutamente enunciati in materia (cfr., fra molte, le più recenti Cass. nn. 87131015, 107191013, 45401011), ritenere ingiustificato il comportamento di una moglie che, essendo in attesa di un figlio (e vivendo pertanto una situazione particolarmente delicata sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico) abbia scelto di non far ritorno a casa dopo l’ennesimo litigio col marito, solo perché non v’è prova che questi le abbia usato violenza fisica.” Stando a quanto motiva la Corte di Cassazione, in ipotesi come nel caso in questione, di un conflitto permanente, sarebbe possibile e lecito, lasciare l’abitazione familiare prima della separazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile

ordinanza del 12 febbraio – 12 aprile 2016, n. 7163

Presidente Dogliotti – Relatore Cristiano

Fatto e diritto

E’ stata depositata la seguente relazione:
1) La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello proposto da (…) contro il capo della sentenza di primo grado che, pronunciata la sua separazione giudiziale dal marito (…), aveva accolto la domanda di addebito avanzata da quest’ultimo.
La corte territoriale, esclusa la rilevanza probatoria dei fatti riferiti dall’appellante che si erano verificati in data successiva alla separazione, ha ritenuto che l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza fosse stata determinata dal comportamento della signora, che si era volontariamente allontanata dal domicilio coniugale senza alcuna ragione giustificatrice. In particolare, il giudice d’appello ha rilevato: che i testi escussi avevano riferito che le liti fra i coniugi erano state determinate dall’atteggiamento provocatorio della (…); che le denunce-querele da questa sporte contro il marito erano prive di riscontri documentali; che il certificato rilasciatole dal pronto-soccorso la sera dei suo allontanamento dalla casa familiare appariva generico e non probante.

2) La sentenza è stata impugnata da (…) con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui (…) ha resistito con controricorso. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 143, 151, 2697 c.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che la corte d’appello non abbia tenuto conto dei fatti decisivi che avrebbero dovuto condurre ad escludere la sua volontà di allontanarsi immotivatamente e definitivamente dalla casa coniugale.
Il motivo appare manifestamente fondato.
La corte del merito ha infatti ritenuto che la separazione fosse addebitabile alla (…) senza considerare: a) che, al di là dell’atteggiamento asseritamente provocatorio della signora (peraltro riferito da familiari del (…), la cui attendibilità in ordine alle ragioni di contrasto fra marito e moglie avrebbe dovuto essere vagliata con particolare rigore) è pacifico che i litigi fra i coniugi fossero frequenti ben prima che la stessa assumesse l’iniziativa di allontanarsi dal domicilio coniugale; b) che è altrettanto pacifico che, appena prima di decidersi all’allontanamento, la (…), che era all’epoca incinta, si fosse recata in ospedale impaurita dalle possibili conseguenze, per la propria salute e per quella del feto, di un “litigio domestico” di cui aveva riferito ai sanitari; c) che inoltre, e soprattutto, secondo quanto accertato dal giudice di primo grado, dopo pochi giorni la ricorrente aveva tentato di far rientro a casa, ma il rientro le era stato impedito dall’avvenuta sostituzione della serratura dei portone d’ingresso dell’abitazione.
Le circostanze sub a) e b) denotano, indubitabilmente, una situazione di conflitto permanente che ben può essere indicativa della definitiva rottura della comunione spirituale fra i coniugi: è pertanto sicuramente errato, e non rispondente ai principi giurisprudenziali ripetutamente enunciati in materia da questa Corte (cfr., fra molte, le più recenti Cass. nn. 87131015, 107191013, 45401011), ritenere ingiustificato il comportamento di una moglie che, essendo in attesa di un figlio (e vivendo pertanto una situazione particolarmente delicata sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico) abbia scelto di non far ritorno a casa dopo l’ennesimo litigio col marito, solo perché non v’è prova che questi le abbia usato violenza fisica. La circostanza sub c) (totalmente ignorata dalla corte territoriale e inopinatamente ritenuta dal primo giudice “una lecita risposta” del (…) al comportamento della moglie, quasi che sussista una sorta di diritto del coniuge, ancorché incolpevole, alla ritorsione) esclude, invece, la volontà della (…) di definitivo abbandono del tetto coniugale ed appare, piuttosto, rilevante quale segnale di una contestuale, maturata decisione del (…)  di porre fine alla convivenza.

3) Risulterebbe assorbito il secondo motivo di censura, con il quale la ricorrente lamenta che la corte d’appello, travalicando i limiti della propria cognizione, abbia posto a sostegno della pronuncia di addebito circostanze non dedotte dal (…): il capo della sentenza impugnato si fonda infatti unicamente sull’accertamento dell’avvenuto abbandono del tetto coniugale da parte della (…), mentre l’affermazione del carattere litigioso e provocatorio della signora, compiuta dal giudice a quo al fine di escludere che detto allontanamento potesse essere giustificato dal comportamento del marito, dovrà formare oggetto di una nuova valutazione solo nel caso in cui, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e della circostanza di fatto ignorata in sentenza, essa appaia ancora rilevante ai fini della decisione.
Ad avviso di questa relatrice si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, e per il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha lettola relazione e ne condivide le conclusioni, non utilmente contrastate dal (…) nella memoria depositata, che nulla aggiunge a quanto da questi già dedotto nel controricorso, che sembra dimenticare che la sentenza impugnata si fonda sul rilievo dell’intervenuto abbandono da parte della (…) del tetto coniugale, e non sull’accertamento del carattere “irascibile” della ricorrente, e che, comunque, ripercorre interamente il merito del giudizio, il cui riesame spetta al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro , in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati.




Quale riforma vogliamo per la Giustizia Minorile?

Comunicato a valle dell’ incontro del 6 aprile 2016

Il 6 aprile scorso a Genova presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’Associazione Libera ha organizzato e promosso con l’Unione Nazionale Camere Minorili, la Scuola Superiore della Magistratura, l’AIMMF un confronto fra la società civile e gli operatori del diritto sul disegno di legge approvato alla Camera il 9 marzo scorso e in discussione al Senato.
Ne hanno discusso con Adriano Sansa, ex sindaco di Genova ed ex Presidente del TM genovese, Chiara Volpato referente di Libera Genova, il Presidente della Sezione Famiglia del locale Tribunale Ordinario dottor Francesco Mazza Galanti, il Procuratore Capo della Repubblica dottor Franco Cozzi, l’avvocato Paola Lovati Presidente dell’Unione Nazionale Camere Minorili, l’avvocato Alberto Figone in rappresentanza di Aiaf Liguria, per la Presidente dell’Ordine degli assistenti sociali liguri la dott.ssa Laura Roccati, il Presidente dell’ordine degli Psicologi dott.ssa Lisa Cacia , il Procuratore Minori di Genova Cristina Maggia.
Grandi perplessità sono state formulate nel corso del confronto sul testo del disegno di legge che porterà alla soppressione dei Tribunali per I Minorenni e dei relativi Uffici di Procura, che saranno sostituiti da sezioni specializzate del Tribunale ordinario e da gruppi specializzati delle Procure Ordinarie.
Al di là dei nomi, ciò che è stato evidenziato dalla discussione è che la eliminazione dell’autonomia di organismi giudiziari che hanno contribuito a formare negli ultimi 40 anni in Italia una cultura minorile presa ad esempio dall’Europa – che anche di recente ha invitato gli Stati membri ad attestarsi sui nostri livelli di attenzione e garanzie al minore – riducendoli a sezioni o gruppi che dipendono da capi di uffici ordinari privi della necessaria specializzazione, porterà negli anni ad un peggioramento della qualità del servizio reso e alla progressiva sparizione della specializzazione stessa.

Proprio in un momento di grandi cambiamenti nei quali la società è tenuta ad affrontare sfide epocali come quella dell’immigrazione, fatta di famiglie e di giovani con serie problematiche di integrazione e inserimento, la provocata “normalizzazione “ di presidi ben funzionanti come i Tribunali per i Minorenni e le Procure Minori, in nome di un supposto risparmio, assolutamente non dimostrato, provoca allarme non solo fra gli addetti ai lavori, ma anche in tutta la cittadinanza che vive sulla propria pelle il disagio minorile e che sottolinea al contrario la necessità di alimentare una cultura di protezione della persona minore di età e non certo di indebolirla.
La particolare missione degli organismi giudiziari minorili ( Tribunale per i Minorenni e Procura per i Minorenni) che è quella della protezione del minore e della sua rieducazione prima ancora della sanzione, rende le loro caratteristiche uniche ed irrinunciabili. La capacità, in nome del primario obbiettivo di protezione e tutela, di lavorare in rete con i servizi sociali e sanitari, è una qualità che non può essere condivisa con le Procure Ordinarie cui spettano compiti di mera repressione dei reati.
L’ unificazione contenuta nella cosiddetta riforma, a dire di tutti i partecipanti al dibattito, non porterà alcun aumento di efficienza né di risparmio economico: per ottenere la prima sarebbero bastate riforme di natura meramente processuale da anni attese dagli operatori del diritto e quanto al risparmio il rischio è, di qui a qualche anno, di un aggravamento della criminalità minorile, trattata in modo meno specializzato, e di un aumento del disagio e della sofferenza sociali e quindi minorili, al momento contenuti da una capillare attività di prevenzione che difficilmente potrà essere continuata.
La domanda conclusiva quindi è stata: Perché distruggere ciò che funziona, ciò che l’Europa ci invidia? Perché in luogo di migliorare e valorizzare ciò che abbiamo dobbiamo rischiare di perderlo?

 




Ascoltare: un passo oltre il conflitto

Sono molteplici gli spunti di riflessione emersi nel corso dell’incontro – dibattito tenutosi ad Amalfi lo scorso 2 aprile, organizzato dall’Azione Cattolica parrocchiale in collaborazione con la Camera per i Minori di Salerno Anna Amendola, con a tema la crisi delle relazioni familiari.
La dottoressa Laura Spagnolo psicologa e psicoterapeuta con una trentennale esperienza di perito del Tribunale dei Minori di Salerno ha articolato il suo intervento sulla prevenzione, gestione e cura del conflitto familiare.
Il conflitto non è violenza, ma la contrapposizione che può portare ad un incontro nella conflittualità, un’opportunità di discussione anche accesa per rinsaldare un’amicizia, un rapporto.
Insomma il conflitto non solo pericolo, come espresso dall’Avv. Maria Pia Perisano, counsellor e mediatore sistemico relazionale, ma opportunità per dialogare, aiutati a trovare un punto d’incontro alla difficoltà che la famiglia può vivere in certe fasi della stessa.

Su tutto è aleggiato l’imperativo “dell’ascolto“.
Ascoltare l’altro, il minore d’età rappresenta la miglior maniera per far sentire importante l’interlocutore, per comprendere cosa abbia da dire ed evitargli di essere parte di una ritualità rispetto alla quale non gli sia data possibilità di comunicare emozioni e stati d’animo.
Oggigiorno si parla tanto ma si comunica meno, ascoltare l’altro, avere in sé la dimensione dell’altro è certamente il primo passo per superare la crisi sempre più presente nelle relazioni familiare e nei rapporti sociali.
Se quindi l’ascolto, può essere prevenzione e gestione del rapporto, la cura è certamente di non lasciare sola la famiglia, di prendersi cura della stessa, proprio come il Santo Padre Francesco ha posto nelle intenzioni di preghiera per il mese di marzo, riassunte in un video in cui esorta ad aiutare la famiglia perché anche e soprattutto i bambini vivano e crescano in un ambiente sano e sereno.

 




Annullamento incontro formativo del 6 aprile 2016

Gentile Collega

devo chiederTi di prendere nota che l’incontro di formazione del POF di diritto familiare/minorile previsto per mercoledì prossimo (6.4.16) non si terrà per impossibilità dei relatori. Stiamo verificando con loro le successive date possibili, di cui daremo prontamente avviso.

Al momento resta confermato solo l’evento in deontologia previsto per il 4.5.16: “Limiti e regole imposti dal il nostro codice deontologico, in combinato con altre discipline”

Nel chiedere scusa per l’inconveniente

saluto caramente

Laura Landi




Incontro – dibattito ad Amalfi sulla crisi delle relazioni familiari

Il prossimo 2 Aprile alle ore 17:00, l’Azione Cattolica Parrocchiale di Amalfi e la Camera per i Minori di Salerno, hanno organizzato presso il Palazzo Arcivescovile di Amalfi – Salone degli stemmi –, un incontro sul tema, “La crisi delle relazioni familiari. Le reazioni dei figli e dei genitori. Come gestirla? Quali consigli. Osservazione del modello adolescenziale ed incidenza sulla strutturazione della personalità del minore. Prevenzione, Gestione, Cura.

L’evento s’inserisce nella campagna di sensibilizzazione 2016, “Comunità è soprattutto comprende se e gli altri”,  promossa dell’Azione Cattolica di Amalfi che si prefigge di articolare una serie di incontri mirati, sui temi della famiglia al fine di stimolare il senso di responsabilità dei genitori nell’adottare scelte che siano orientate nel miglior interesse del minore.

All’incontro organizzato in collaborazione con la Camera per i Minori di Salerno – Anna Amendola, interverrà la dott.ssa Laura Spagnolo, psicologa e psicoterapetua, sul tema “Il conflitto nelle relazioni umane e nelle famiglie in crisi”; e Maria Pia Perisano, Avvocato, mediatore, counsellor sistemico, relazionale e familiare, sul tema “Il conflitto pericolo o opportunità. La mediazione sistemico-relazionale e familiare. Istruzioni per l’uso.