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Salerno – Vallo e Sala – Protocollo udienze Civili in materia di famiglia

Protocollo adottato dai Tribunali di Salerno – Vallo della Lucania – Sala Consilina Protocollo per i procedimenti in materia minorile e di famiglia

(ex artt.155 – 317 bis c.c.)

Norme di carattere generale

Art. 1
Il Giudice ed i difensori avranno cura di rispettare l’orario fissato per l’inizio dell’udienza e/o per la trattazione di ciascun procedimento e laddove di renda necessario il rinvio dell’udienza per impedimento del magistrato, sarà dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori a mezzo telefono, fax o posta elettronica, in ogni caso affiggendo idonei avvisi sia dinanzi alla cancelleria di appartenenza del magistrato che dinanzi all’aula destinata alla trattazione delle cause de quo.

In caso di rinvio dell’udienza per impedimento del magistrato, oltre all’avviso tempestivo di cui innanzi, si rinvierà, possibilmente, la trattazione dei procedimenti relativi all’udienza non tenuta in altra data nell’arco dei tre mesi successivi.

Art. 2
Cortesia tra difensori e cancellerie

I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo, posta elettronica, recapito telefonico e telefax dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all’inizio della causa.

I difensori all’atto di costituzione si scambieranno gli indirizzi di posta elettronica con l’intesa di inviarsi reciprocamente

gli atti che saranno depositi in cancelleria.

Art. 3
Del procedimento

In ipotesi di coppie straniere è auspicabile che il difensore alleghi la legge -tradotta- di diritto internazionale privato dello stato di cui sia cittadino il minore e, qualora sia richiamata, della relativa legge sostanziale. Nel decreto presidenziale di fissazione per la comparizione personale delle parti si avrà cura di indicare l’ora (o la fascia oraria) di trattazione del procedimento, nonché ogni più opportuna informazione sulla localizzazione della stanza del giudice in cui sarà tenuta l’udienza. Il medesimo decreto dovrà rendere evidente alla parte convenuta la necessità di rivolgersi ad un avvocato per la predisposizione della difesa e l’avvertimento che, sussistendo i limiti di reddito e i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n.115/2002 la facoltà per la parte non abbiente ad essere assistita a spese dello stato da un difensore, con istanza da depositare presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. È auspicabile che prima l’udienza Presidenziale sia tenuta nell’arco massimo di sei dalla data di deposito del ricorso e che le successive, sempre in fase presidenziale, abbiano una cadenza massima di tre mesi.

Art. 4
Definizione delle cd “spese straordinarie” nei casi di obbligo al pagamento dell’assegno per il contributo nel mantenimento dei figli minori.

È auspicabile che i difensori delle parti – alla luce della novella di cui alla legge 54/06 – non si limitino ad utilizzare il termine “spese straordinarie” e provvedano invece ad indicare in modo dettagliato quali siano le ulteriori spese – rispetto al contributo fisso mensile – che i genitori dovranno corrispondere pro quota (es. ticket sanitari, spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese per l’iscrizione scolastica, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, corsi di lingue e/o sportive, ecc), specificando, altresì, quali debbano essere previamente concordate fra i genitori.

Sarebbe, altresì, opportuno che siano indicate le modalità del pagamento fra i genitori e specificato che, nel caso di spese mediche urgenti, esse non necessitano di essere previamente concordate.

E’, del pari, auspicabile che le indicazioni di cui ai precedenti commi siano osservate sia dai difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra i genitori in sede di conciliazione sia dal Tribunale nell’emanazione dei provvedimenti.

Art. 5
Modalità per l’ascolto del minore

premesso:

– che la norma in esame ha di fatto elevato a regola l’audizione del minore nei procedimenti di separazione;

– che in virtù dell’art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, detta previsione dovrebbe trovare applicazione anche nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati;

– che, peraltro, affinché l’audizione nel processo costituisca per il minore un’effettiva opportunità di esprimere propri bisogni e desideri, è necessario che si proceda all’ascolto con modalità adeguate e rispettose della sua sensibilità, nel rispetto del principio della minima offensività;

– che, specie nel caso di procedimenti con alta conflittualità fra le parti, occorre prestare la massima cautela onde evitare che l’audizione del minore diventi occasione di pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori e di terzi;

– che, pertanto, al fine di garantire una corretta applicazione del disposto ex art.155 sexies si auspica che vengano fissati alcuni criteri interpretativi di base;

– che si auspica che detti criteri ed indicazioni vengano rispettate per l’ascolto del minore in tutte le procedure civili che lo riguardano;

A – Limiti dell’ascolto

L’ascolto del minore dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza more uxorio); nel caso di procedimenti consensuali, potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano necessario.

In ogni caso, l’ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l’affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli.

L’ascolto del minore potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all’interesse del minore .

Qualora debba essere disposta l’audizione del minore inferiore di anni dodici, il Giudice potrà, in ogni momento avvalersi della competenza di un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c, ovvero di una CTU, per la valutazione della “capacità di discernimento”, o della difficoltà o del pregiudizio che l’espletamento dell’ascolto potrebbe arrecare al minore.

B – Tempi dell’ascolto giudiziario

L’ascolto del minore dovrà essere disposto ad udienza fissa ed orario prestabilito, in ambiente adeguato e a porte chiuse.

Ciascuna Autorità giudiziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti) dovrà dunque dare disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l’audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.

C – Ascolto diretto e “competenze integrate”

L’ascolto verrà effettuato dal giudice relatore, se del caso alla presenza di un ausiliario ex art. 68 c. p.c., esperto in scienze psicologiche o pedagogiche; dinanzi al Tribunale dei Minorenni, sempre con l’ausilio dell’esperto di cui sopra, potrà essere delegato anche un giudice onorario, che riferirà al giudice relatore, possibilmente in camera di consiglio.

L’incontro sarà verbalizzato, anche in forma sommaria ed il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale.

D – Presenza della parti e dei difensori

L’audizione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giudice titolare della procedura e dell’eventuale ausiliario.

Al fine di evitare condizionamenti, non è opportuna la presenza delle parti e dei difensori. Costoro, ove entrambi d’accordo, presteranno consenso ad allontanarsi dall’aula per non assistere all’incombente.

In ogni caso, prima dell’audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo, in ossequio al diritto ad un’assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell’età del minore, dovrà comunque essere valutata dal giudice.

Qualora venga disposta l’audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l’opportunità di ascoltarli insieme.

Per l’audizione del minore nell’ambito dei giudizi ex L. 149/01, in caso di nomina, del difensore del minore o del curatore del minore, questi potrà assistervi.

E – Informazione

Prima dell’audizione, il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto.

Prima dell’audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità dell’ascolto.

F – Doveri dell’avvocato di informazioni alle parti

L’avvocato dovrà invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal mostrare al minore qualsiasi atto processuale.

G – Ascolto del minore in CTU

E’ auspicabile che -qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di CTU- anche detto incombente avvenga, così come per l’ascolto avanti al Giudice, senza la presenza delle parti e dei difensori e potrà essere richiesto che l’incombente venga videoregistrato, ove possibile.




Promozione del diritto minorile e problematiche dell’età evolutiva

Protocollo d’intesa tra il Piano di Zona del Distretto Sociale S10 e la Camera per i Minori di Salerno per la promozione del Diritto Minorile associato alle problematiche dell’età evolutiva.

…omissis … omissis …

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

Finalità

Il Piano di Zona del Distretto Sociale S10 e l’associazione Camera per i Minori di Salerno, come sopra rappresentate, si impegnano a sottoscrivere comuni competenze ed, in particolare, a:

migliorare il sistema di protezione sociale per le fasce più deboli, in particolare i minori e le famiglie;
promuovere azioni di formazione, informazione e di affiancamento ad insegnanti ed operatori che si occupano di bambini e adolescenti;
ART.2

l’Associazione Camera per i Minori di Salerno

l’associazione Camera per i Minori di Salerno, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, intende:

realizzare attività di formazione rivolta agli operatori individuati nell’Ambito del Piano di Zona S10;
collaborare alla predisposizione di un progetto di tutela legale per i minori, di intesa con la famiglia e la Scuola;
supportare, a livello tecnico, il personale sociale relativamente alle scelte metodologiche e legali finalizzate alla tutela dei minori e delle loro famiglie;
partecipare agli incontri periodici di programmazione;
ART.3

Il Piano di Zona S10

Il Piano di Zona S10, preso atto degli intendimenti espressi dall’associazione Camera per i Minori di Salerno in considerazione dell’opera che la stessa si propone di svolgere e dell’importanza dei sopra indicati obiettivi da essa perseguiti, intende:

Assumere tutte le iniziative che si ritengono necessarie per la realizzazione del presente Protocollo d’Intesa, con riferimento alle opportunità di promuovere progetti di rete in forma integrata, in partnership con la Camera Minorile ed altri organismi ad essa ricollegati, realizzabili sul territorio dell’ambito territoriale S10
Promuovere la realizzazione di interventi formativi ed informativi a favore di utenti ed operatori che si occupano di Minori e Famiglie;
promuovere attività di informazione riguardo ai progetti/servizi attivati;
sostenere la realizzazione di progettazioni innovative congiunte, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, per la tutela legale del minore;
raccordare eventuali iniziative e/o risorse al fine di favorire la partnership in materia Responsabilità familiari e promozione dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza
…omissis … omissis …

Palomonte 14.12.11

 

PER IL PIANO DI ZONA S10 PER L’ASSOCIAZIONE CAMERA

Il Resp.le Coordinatore PER I MINORI DI SALERNO

Antonio Armando GIGLIO La Presidente

Laura LANDI




E’ nato il Garante Nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza

Autorità garante dell’infanzia e dell’adolescenza: pubblicata la legge istitutiva (l. n. 112/2011)

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 166 la legge istitutiva dell’Autorità garante dell’infanzia e dell’adolescenza. Si tratta della L. 12 luglio 2011, n. 112.
Il provvedimento era stato approvato in via definitiva dal Parlamento lo scorso 22 giugno.

LEGGE 12 luglio 2011, n.112 (in Gazz. Uff., 19 luglio, n. 166). – Istituzione dell’Autorità’ garante per l’infanzia e l’adolescenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art.1

Istituzione dell’Autorità’ garante per l’infanzia e l’adolescenza

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, e’ istituita l’Autorità’ garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art.2

Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell’Autorità’ garante

1. L’Autorità’ garante e’ organo monocratico. Il titolare dell’Autorità’ garante e’ scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed e’ nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il titolare dell’Autorità’ garante dura in carica quattro anni e il suo mandato e’ rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell’incarico il titolare dell’Autorità’ garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell’infanzia e dell’adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l’ordinamento di appartenenza, e’ collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell’Autorità’ garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all’interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell’Autorità’ garante e’ riconosciuta un’indennità’ di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 7, comma 2.

Art.3

Competenze dell’Autorità’ garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

1. della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell’infanAll’Autorità’ garante sono attribuite le seguenti competenze:

a) promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la piena applicazione zia e dell’adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

b) esercita le funzioni di cui all’articolo 12 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) collabora all’attività’ delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all’attività’ di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti.

Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;

d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell’affido e dell’adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;

e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso alle cure e nell’esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell’accesso all’istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione, alla salute;

h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

l) formula osservazioni e proposte sull’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

m) diffonde la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all’estero;

o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull’attività’ svolta con riferimento all’anno solare precedente.

2. L’Autorità’ garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L’Autorità’ garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all’esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

4. L’Autorità’ garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, previsto dall’articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L’Autorità’ garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L’Autorità’ garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all’infanzia e all’adolescenza, l’Autorità’ garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l’Autorità’ garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall’Autorità’ garante e composta dai garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza e’ convocata su iniziativa dell’Autorità’ garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l’adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

9. L’Autorità’ garante segnala alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla Procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

10. L’Autorità’ garante prende in esame, anche d’ufficio, situazioni generali e particolari delle quali e’ venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui e’ possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui e’ attribuito il potere di controllo o di sanzione.

11. L’Autorità’ garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull’infanzia e sull’adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art.4

Informazioni, accertamenti e controlli

1. L’Autorità’ garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall’articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L’Autorità’ garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.

3. L’Autorità’ garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.

4. L’Autorità’ garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. I procedimenti di competenza dell’Autorità’ garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art.5

Organizzazione

1. E’ istituito l’Ufficio dell’Autorità’ garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell’Autorità’ garante», posto alle dipendenze dell’Autorità’ garante, composto ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell’Autorità’ garante. I funzionari dell’Ufficio dell’Autorità’ garante sono vincolati dal segreto d’ufficio.

2. Le norme concernenti l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità’ garante e il luogo dove ha sede l’Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità’ garante. Ferme restando l’autonomia organizzativa e l’indipendenza amministrativa dell’Autorità’ garante, la sede e i locali destinati all’Ufficio dell’Autorità’ medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le spese per l’espletamento delle competenze di cui all’articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità’ garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L’Autorità’ garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed e’ soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art.6

Forme di tutela

1. Chiunque può rivolgersi all’Autorità’ garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell’Autorità’ garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all’Ufficio dell’Autorità’ garante, anche mediante strumenti telematici.

Art.7

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l’anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011- 2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2011, si provvede, per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.